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Regesto

Concordato con abbandono dell'attivo.
1. Legittimazione del debitore al reclamo.
Nel concordato con abbandono dell'attivo anche il debitore, in principio, è legittimato a proporre reclamo contro le decisioni del liquidatore (consid. 1).
2. Applicabilità per analogia al concordato con abbandono dell'attivo dell'art. 575 cpv. 1 CO (scioglimento della società chiesto dall'amministrazione del fallimento).
a) Competenza ratione materiae delle autorità cantonali di vigilanza, rispettivamente del Tribunale federale quale autorità di ricorso (distinzione tra questioni del diritto di esecuzione e del diritto materiale) (consid. 3b).
b) Essendo tutti gli interessati, per quanto concerne i loro interessi, in una situazione uguale a quella del fallimento, l'art. 575 cpv. 1 CO deve essere applicato per analogia anche al concordato con abbandono dell'attivo (consid. 4a).
c) La domanda di scioglimento della società non deve, come nel caso del fallimento, essere preceduta da trattative di conciliazione ai sensi dell'art. 9 RTF concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 575 cpv. 1 CO, art. 9 RTF