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Regesto

Art. 2 LMCCE; nozione di collocamento extrafamiliare; conseguenza dell'adozione di un bambino affiliato da parte dei suoi genitori affilianti.
Quadro giuridico (consid. 3). Un bambino, dapprima collocato dall'autorità presso una famiglia affiliante e in seguito adottato dai genitori affilianti di questa famiglia rimane, nonostante la sua adozione, oggetto di un collocamento extrafamiliare ai sensi dell'art. 2 lett. b LMCCE (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 2 LMCCE, art. 2 lett. b LMCCE