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Regesto

Interruzione non punibile della gravidanza: clausola di domicilio.
1. Una disposizione cantonale, la quale esiga che la persona incinta che chieda l'interruzione della gravidanza sia domiciliata nel cantone da almeno due mesi, limita la sua libertà personale. Per essere consentita, tale restrizione deve fondarsi su una base legale, mancante nella fattispecie (consid. 3).
2. La menzionata disposizione cantonale è altresì contraria all'art. 120 CP (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 120 CP

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