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Regesto

Art. 1 e 2 cpv. 2 dell'ordinanza 16 aprile 1947 su le liquidazioni ed operazioni analoghe.
1. I "vantaggi" offerti possono consistere in un ribasso del prezzo, in un supplemento di merce o ancora in un premio, vale a dire un'altra merce o prestazione.
2. Non costituisce un premio l'oggetto offerto indipendentemente da ogni acquisto, nè l'oggetto di poco valore dato, a titolo di "réclame", in più della cosa venduta.
3. Per applicare questi principi, occorre ricercare unicamente quale impressione d'insieme l'annuncio ha destato nel lettore medio.