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Regesto

Liquidazione del regime matrimoniale in caso di separazione dei beni o di divorzio (art. 189, 154 CC).
Il marito deve restituire alla moglie un importo da essa medesima incassato sotto il regime dell'unione dei beni come titolare di un credito compreso nei suoi apporti, e che essa non ha trasferito al marito?
- C'è in concreto obbligo del marito alla restituzione per il fatto ch'egli ha violato per sua colpa un dovere di diligenza che gli incombeva (art. 201 cpv. 1 e 752 CC), che il denaro è stato impiegato per i bisogni dell'economia domestica o per estinguere altri debiti personali del marito (art. 209 cpv. 1 CC), o che del denaro contante è stato mescolato con il denaro dell'economia domestica che è proprietà del marito (art. 727, 201 cpv. 3 CC)? (consid. 4 d'aa - cc).
- Il trapasso di proprietà e il credito per la restituzione fondato sull'art. 201 cpv. 3 CC decadono in linea di massima quando il regime matrimoniale dell'unione dei beni è sciolto per il fatto che i coniugi adottano il regime della separazione dei beni o che è pronunciato il divorzio; per il resto, la moglie non acquisisce, giusta questa norma legale, nessun credito volto alla restituzione del denaro in contanti, di altri beni fungibili o di titoli al portatore non individualizzati ch'essa non ha rimesso al marito (consid. 4 d cpv. 1 e 4 e; conferma e chiarimento della giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 189, 154 CC, art. 201 cpv. 1 e 752 CC, art. 209 cpv. 1 CC, art. 727, 201 cpv. 3 CC seguito...