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Regesto

Art. 26 cpv. 2 Cost.; art. 28 cpv. 2 Cost./FR; art. 23, 24 e 26 della legge sull'espropriazione del Canton Friborgo (LEspr/FR); espropriazione formale; costituzione coatta di una servitù di passo pedonale allo scopo di realizzare un sentiero pedestre lungo il lago di Morat; indennizzo.
Potere cognitivo del Tribunale federale in materia di indennizzo per espropriazione formale cantonale (consid. 6.2).
Indennizzo del valore venale del diritto espropriato stesso (art. 23 cpv. 1 lett. a LEspr/FR) (consid. 6.3).
Nessun indennizzo per ogni altro inconveniente subito dall'espropriato (art. 23 cpv. 1 lett. c LEspr/FR) (consid. 6.4).
Nessun indennizzo per la diminuzione del valore della frazione residua (art. 23 cpv. 1 lett. b, art. 24 cpv. 1 e art. 26 LEspr/FR); il giorno dell'udienza di conciliazione davanti alla Commissione di espropriazione, la particella litigiosa era gravata da una "servitù di passo secondo il piano" a favore della collettività; a causa di questa servitù preesistente, la costituzione di una nuova servitù di passo pedonale non comporta nessun minor valore della particella restante (consid. 6.5).

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referenza

Articolo: Art. 26 cpv. 2 Cost., art. 28 cpv. 2 Cost./FR, art. 23 cpv. 1 lett. a LEspr, art. 23 cpv. 1 lett. b, art. 24 cpv. 1 e art. 26 LEspr