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Regesto

Art. 293 segg. LEF, art. 333 CO; trasferimento d'azienda durante la moratoria concordataria.
Se un datore di lavoro trasferisce l'azienda durante la moratoria concordataria, il rapporto di lavoro passa all'acquirente (art. 333 cpv. 1 CO) ed il precedente datore di lavoro risponde dei crediti del lavoratore giusta l'art. 333 cpv. 3 CO (consid. 2-5).
Esame del termine entro il quale il rapporto di lavoro potrebbe essere sciolto normalmente e, con ciò, del periodo per il quale il precedente datore di lavoro risponde dei crediti del lavoratore dopo il trasferimento d'azienda (consid. 6).
Esame dell'obbligo del precedente datore di lavoro di versare un'indennità malgrado il trasferimento del rapporto di lavoro e la nuova assunzione da parte dall'acquirente dell'azienda (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 333 CO, art. 333 cpv. 1 CO, art. 333 cpv. 3 CO