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Regesto

Art. 712e CC; determinazione e modificazione delle quote di valore.
1. Nell'azione diretta alla rettificazione secondo l'art. 712e cpv. 2 CC, vanno negate la capacità di agire o di resistere, la capacità di essere parte e la legittimazione processuale della comunione dei comproprietari per piani, quando questa non abbia alcun diritto proprio sull'immobile. È lasciato indeciso se sia ammissibile un'azione promossa unicamente contro singoli comproprietari (consid. 4).
2. Definizione e rilevanza delle quote di valore (consid. 5a). La loro determinazione non va effettuata esclusivamente alla stregua di criteri economici (consid. 5b). Al riguardo non sono decisivi soltanto criteri obiettivi, bensì anche, di regola, l'apprezzamento degli interessati (consid. 5c).
3. Quando è data una determinazione erronea ai sensi dell'art. 712e cpv. 2 CC? (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 712e cpv. 2 CC, Art. 712e CC