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Regesto

Procedimento penale; sequestro confiscatorio; diritto di allestire personalmente copie di atti del procedimento; art. 4 e art. 22ter Cost., art. 58 segg. PC.
1. Il sequestro (confiscatorio) è giustificato se sussistono ragionevoli motivi per ritenere che i fondi oggetto della misura si identificano con quelli che sono pervenuti al perseguito quale frutto del reato di cui egli è sospettato. Condizioni alle quali è ammissibile il sequestro per beni di provenienza dal reato trasferiti a terzi (consid. 20c).
2. Nel caso concreto, l'autorità cantonale ha decretato a ragione il sequestro confiscatorio. Inapplicabilità dei criteri stabiliti dal Tribunale federale nell'ambito dell'estradizione risp. dell'assistenza giudiziaria internazionale, per la consegna del bottino allo Stato richiedente (consid. 20c).
3. Il divieto di far ricorso al sequestro per proteggere gli interessi del terzo vale solo per i beni patrimoniali che non presentano alcuna connessione col reato. D'altra parte, le disposizioni del Codice penale sulla confisca proteggono anche indirettamente gli interessi del leso (consid. 21).
4. Il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa, nella misura in cui sia dato l'accesso agli atti, di allestire personalmente copie degli stessi (consid. 28b).

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Articolo: art. 4 e art. 22ter Cost.