Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 429 cpv. 1 lett. a e art. 436 cpv. 2 CPP; indennità per le spese di patrocinio.
L'indennità prevista da queste disposizioni concerne i costi assunti dall'imputato per un avvocato di fiducia. Di regola l'imputato assolto, posto al beneficio del gratuito patrocinio, non deve sostenere i costi relativi alla difesa d'ufficio e non può perciò pretendere un'indennità per le spese di patrocinio (consid. 1).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 429 cpv. 1 lett. a e art. 436 cpv. 2 CPP