Regesto
Art. 217 CP; trascuranza degli obblighi di mantenimento.
Una decisione giudiziaria o una convenzione tra sposi non sono presupposti per applicare l'art. 217 CP. Permettono tuttavia di concretizzare gli obblighi di mantenimento e facilitano l'accertamento dei fatti nonché la prova dell'intenzione (consid. 2).