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Regesto

Art. 127 cpv. 3 Cost.; art. 7 cpv. 2 LAID; art. 22 cpv. 3 LIFD; rendita vitalizia; regime, dal profilo della doppia imposizione, dell'importo concesso in restituzione in caso di decesso.
Il divieto della doppia imposizione è disatteso se l'importo concesso in restituzione in caso di decesso viene integralmente assoggettato in un cantone all'imposta sul reddito e nell'altro all'imposta sulle successioni (consid. 2). Allineamento della norma di ripartizione intercantonale al regime adottato nella legislazione federale sulle imposte dirette (consid. 3).
Concetto autonomo di successione in materia di doppia imposizione; portata delle clausole preferenziali nel contratto d'assicurazione (conferma della giurisprudenza; consid. 5.5.1). Applicazione della regolamentazione prevista per il pagamento di rendite vitalizie agli art. 7 cpv. 2 LAID e 22 cpv. 3 LIFD anche per l'importo concesso in restituzione in base ad un'assicurazione di rendita vitalizia. Pertanto, il 40 per cento della prestazione concessa in restituzione soggiace all'imposta sul reddito ed è perciò attribuito al cantone competente per l'imposizione del reddito del beneficiario della prestazione; il 60 per cento della somma concessa in restituzione è attribuito dal profilo fiscale alla successione e quindi, per la relativa imposizione, al cantone dell'ultimo domicilio del defunto (consid. 5 e 6). Le inverse proporzioni di ripartizione previste dagli art. 7 cpv. 2 LAID e 22 cpv. 3 LIFD prima del 1° gennaio 2001 sono irrilevanti dal profilo della doppia imposizione (consid. 6.3).

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Articolo: art. 7 cpv. 2 LAID, Art. 127 cpv. 3 Cost., art. 22 cpv. 3 LIFD