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Regesto

Iscrizione nel registro di commercio del nome di un'associazione (art. 944 CO, art. 45-47 ORC).
1. I principi che valgono per la formazione delle ditte si applicano anche per l'iscrizione di associazioni nel registro di commercio (art. 944 CO, art. 47 ORC) (consid. 4a).
2. Camere di commercio bilaterali svizzere possono essere iscritte come tali nel registro solo se compete loro una posizione ufficiale o ufficiosa. L'associazione "Wirtschaftskammer Schweiz-Australien" non adempie tale condizione; diniego dell'iscrizione perché suscettibile d'indurre in errore (consid. 4b/c).

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referenza

Articolo: art. 944 CO, art. 45-47 ORC