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Regesto

Graduazione di un diritto di pegno nel fallimento del proprietario del pegno (art. 198 LEF e 60 cpv. 3 RUF).
Per poterne beneficiare, basta notificare il diritto di pegno solo nel fallimento del proprietario del pegno, anche laddove esso sia stato costituito per garantire un debito solidale; se il condebitore responsabile personalmente è anch'egli fallito, non occorre quindi che il credito garantito dal pegno sia necessariamente insinuato nel suo fallimento.

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referenza

Articolo: art. 198 LEF