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Regesto
Art. 82 cpv. 1 LEF; art. 75, 82 e 211 cpv. 1 CO ; rigetto provvisorio dell'opposizione. Compravendita immobiliare. Condizione dell'esigibilità del credito tendente al pagamento del prezzo. Natura dell'offerta del proprio adempimento.
Nell'esecuzione del prezzo di una compravendita immobiliare, il creditore procedente può dimostrare l'esigibilità del suo credito non soltanto provando di aver adempito la sua prestazione, ma anche provando di aver offerto di adempirla ai sensi dell'art. 82 CO (consid. 4).
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Articolo:
Art. 82 cpv. 1 LEF,