Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC; art. 40 cpv. 3 LIFD; conversione dei redditi da lavoro di un frontaliero; nessuna discriminazione.
Se una persona, residente in Svizzera, lascia il proprio domicilio in Svizzera e vi inizia, ulteriormente, nello stesso periodo fiscale una nuova attività quale frontaliero, ella può chiedere la tassazione ordinaria dei suoi redditi da lavoro conseguiti in Svizzera, a condizione che le esigenze imposte dalla prassi siano adempiute. Per la fissazione dell'aliquota, i redditi da lavoro devono, per il periodo fiscale inferiore ad un anno, essere convertiti in un reddito annuo giusta l'art. 40 cpv. 3 LIFD. Nessuna discriminazione lesiva dell'ALC (consid. 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 40 cpv. 3 LIFD, Art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC