Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto a

Art. 115 cpv. 1 CPP; nozione di danneggiato.
Posizione di danneggiato in caso di reati patrimoniali (consid. 3.3.1 e 3.3.2), reati nel fallimento (consid. 3.4.1) e di falsità in atti (consid. 3.5.1; conferma della giurisprudenza).

Regesto b

Art. 163-167 CP; art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO; condizione oggettiva di punibilità in caso di reati nel fallimento; liquidazione in via di fallimento a seguito di lacune nell'organizzazione.
La liquidazione in via di fallimento ordinata sulla base dell'art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO non adempie, di per sé e indipendentemente da un eventuale indebitamento eccessivo, la condizione oggettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento secondo gli art. 163-167 CP (consid. 3.4.8). Poiché non ancora in vigore al momento dello scioglimento e della liquidazione della società, il nuovo cpv. 4 dell'art. 731b CO non può nella fattispecie essere preso in considerazione (consid. 3.4.9).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 163-167 CP, art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, Art. 115 cpv. 1 CPP, art. 731b CO