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Regesto

Art. 5 cpv. 1, 1bis e 1quinquies lett. b LPT, art. 8 cpv. 1, art. 9 e 49 cpv. 1 Cost.; art. 93 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale (LST); compensazione di vantaggi rilevanti derivanti dalla pianificazione. Rinuncia a riscuotere la tassa sul plusvalore quando il suo prodotto prevedibile è insufficiente rispetto alle spese di riscossione: un importo di esenzione di fr. 100'000.- viola il diritto federale.
Contenuto e lavori preparatori degli art. 5 cpv. 1, cpv. 1quinquies lett. b LPT (consid. 4) e 93 LST (consid. 5). Quesito posto dal litigio (consid. 6 e 8). Regolamentazioni cantonali e riferimenti dottrinali (consid. 7). Nozione di vantaggio rilevante: l'art. 93 LST, secondo cui è considerato un vantaggio rilevante soggetto a contributo soltanto l'aumento di un valore di un terreno derivante dalla sua assegnazione alla zona edificabile superiore a fr. 100'000.- e da altre fattispecie (al riguardo vedi consid. 8), viola il principio di uguaglianza disposto dall'art. 5 cpv. 1 LPT. Esso lede in particolare l'art. 5 cpv. 1quinquies lett. b LPT, poiché il prevedibile provento della tassa (a seconda del sistema di computo) potrebbe superare
in maniera eccessiva la copertura dei costi di prelievo del plusvalore; in Ticino inoltre non è chiaro se si tratti di una quota esente ("Freibetrag") o di un limite di esenzione ("Freigrenze") (consid. 7 e 9).

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referenza

Articolo: art. 9 e 49 cpv. 1 Cost., art. 5 cpv. 1 LPT