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Regesto

Spese processuali: inapplicabilità della massima "ne eat iudex ultra petita partium" (art. 86 CPC ticinese).
Il giudice dovendo statuire d'ufficio sulle spese processuali, non è arbitrario ritenere che le conclusioni (di per sé non necessarie) formulate in proposito dalle parti rappresentino meri suggerimenti, sottratti come tali al principio dispositivo.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 86 CPC