Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 17 PPMin; successo o fallimento della mediazione.
La mediazione prevista dall'art. 17 PPMin costituisce uno strumento che consente all'autorità penale dei minori di agire a livello dei rapporti conflittuali tra autore e vittima (consid. 3.2.1). Il suo campo d'applicazione non è limitato alle infrazioni meno gravi e include i reati di azione pubblica purché l'interesse pubblico al loro perseguimento penale e giudizio non prevalga su quello delle parti a giungere a una composizione bonale (consid. 3.2.2). La riparazione concordata deve avere per il minore autore dell'infrazione un effetto educativo volto a favorire un miglioramento del pronostico sul suo comportamento (consid. 3.2.3). Se la mediazione si svolge tra una vittima e più di un imputato, l'autorità penale dei minori trae le conclusioni sul successo o sul fallimento della mediazione (art. 17 cpv. 2 PPMin) per ognuno degli imputati. Lasciata irrisolta la questione di sapere se, in caso di reati a querela di parte, il principio dell'indivisibilità (art. 33 cpv. 3 CP) imporrebbe un'altra soluzione (consid. 3.2.4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 17 PPMin, art. 17 cpv. 2 PPMin, art. 33 cpv. 3 CP