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Regesto

Art. 8 cpv. 1 lett. c della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV); art. 270 cpv. 1 PP nel suo testo modificato con l'introduzione della LAV. Legittimazione della vittima e del danneggiato a proporre ricorso per cassazione al Tribunale federale in relazione all'azione penale.
Diritto transitorio. È applicabile il diritto vigente al momento in cui è stata pronunciata la decisione impugnata (consid. 1).
Relazione tra l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV e l'art. 270 cpv. 1 PP. La vittima ai sensi della LAV (art. 2) è già legittimata a ricorrere in virtù dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV.
Legittimazione ricorsuale del querelante e dell'accusatore privato; in linea di principio, essi sono legittimati a ricorrere solo ove siano adempiute le condizioni stabilite dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV o dall'art. 270 cpv. 1 PP (consid. 3a; eccezioni: consid. 3b e 7).
Conclusioni civili nel quadro del procedimento penale (nella misura in cui possano essere ragionevolmente pretese) quali condizione per ricorrere contro sentenze, ma non contro decisioni di non doversi procedere (consid. 4).
Partecipazione alla procedura dinanzi alle autorità cantonali (consid. 5).
Influenza della decisione sul giudizio in merito alle pretese civili (consid. 6).
Eccezioni. Legittimazione ricorsuale senza riguardo alle condizioni sopramenzionate figuranti, rispettivamente, nell'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV e nell'art. 270 cpv. 1 PP (consid. 3b e 7).
Obbligo di giustificare nell'atto di ricorso la legittimazione ricorsuale (consid. 8).
Eccezioni transitorie quando si tratti del querelante e dell'accusatore privato (consid. 9).
Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 10).

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referenza

Articolo: art. 270 cpv. 1 PP