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Regesto
Diffida ai debitori nei rapporti internazionali (art. 137 cpv. 2 in relazione con l'art. 177 CC; art. 10 della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 2 ottobre 1973).
La diffida ai debitori non costituisce un procedimento civile nel senso dell'art. 68 OG, motivo per cui il ricorso per nullità è escluso ed è unicamente ammissibile il ricorso di diritto pubblico giusta gli art. 84 segg. OG (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
La diffida ai debitori costituisce una particolare sanzione del diritto di famiglia nel caso di non adempimento dell'obbligo di mantenimento e non soggiace quindi allo statuto della pretesa di mantenimento (consid. 2).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 177 CC, art. 68 OG