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Regesto

Art. 86 OG; esaurimento delle istanze cantonali.
Ove l'ammissibilità di un rimedio di diritto cantonale dia luogo a seri dubbi, non occorre far capo a tale rimedio prima di proporre ricorso di diritto pubblico (consid. 1a).
Art. 87 OG; ricorso contro una decisione incidentale.
1. Le decisioni di rinvio sono decisioni incidentali quando l'autorità inferiore conservi una certa libertà di decisione, ciò che è il caso nella fattispecie per quanto concerne il diritto federale e il diritto cantonale (consid. 1b).
2. Non sussiste un danno irreparabile quando il pregiudizio inerente alla decisione impugnata possa essere riparato dal Tribunale federale (consid. 1c).

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referenza

Articolo: Art. 86 OG, Art. 87 OG