Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 21 cpv. 1 e art. 38 cpv. 1 vLIVA; assoggettamento soggettivo e diritto alla deduzione dell'imposta precedente di società proprietarie di aerei; evasione fiscale; cambiamento di prassi.
Prima di porsi la questione dell'evasione fiscale, nel caso di una società proprietaria di aerei bisogna esaminare innanzitutto se essa è assoggettata soggettivamente all'imposta e in quale misura le sue prestazioni possono essere considerate come un'attività commerciale, che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente (cambiamento di prassi; consid. 5). Il trasporto da parte della società del suo avente diritto economico o di persone che gli sono vicine a scopi privati non costituisce di principio un'attività commerciale. In accordo con la prassi attuale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, una simile utilizzazione privata è tuttavia tollerata se non oltrepassa il 20 % dell'uso totale dell'aereo (consid. 6.2). Da ciò non risulta nessuna contraddizione con "l'interpretazione estesa" dei fatti costitutivi dell'assoggettamento soggettivo all'imposta sul valore aggiunto e con il postulato della neutralità concorrenziale (consid. 6.3). Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 6.4-6.6).