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Regesto

Pignoramento senza preventiva esecuzione. Art. 111 LEF.
1. Le persone indicate all'art. 111 LEF hanno diritto di partecipare al pignoramento per privilegio, anche se già vi hanno partecipato per un altro credito con altri creditori (consid. 1).
2. Il termine di partecipazione di 40 giorni decorre dal primo pignoramento che ha dato corso al procedimento; nulla importa se e quando gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza (conferma della giurisprudenza). Ciò vale pure nel caso che l'ufficio trasmetta le copie del verbale di pignoramento solo dopo decorso l'anzidetto termine (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 111 LEF