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Regesto

Blocco delle autorizzazioni nei luoghi turistici, ai sensi dell'ordinanza sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero, del 10 novembre 1976 (nel testo in vigore dal 1o luglio 1979; OAFTE).
1. Art. 7 cpv. 1 lett. b DAFE. L'autorizzazione va negata, senza riguardo a un interesse legittimo dell'acquirente, ove il luogo sia soggetto al blocco (consid. 2).
2. Art. 3 cpv. 5 e 6 OAFTE. Il blocco delle autorizzazioni non entra in vigore prima della data della sua pubblicazione (consid. 3).
3. Lo stesso vale per i luoghi in cui i limiti fissati sono stati toccati solo dopo il 1o luglio 1979. In tal caso il blocco si applica pure alle domande di autorizzazione sulle quali l'autorità competente non si è ancora pronunciata (anche in sede di ricorso) definitivamente (consid. 4).
4. Spetta esclusivamente ai cantoni di determinare il modo in cui possono disporre dei propri contingenti (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 7 cpv. 1 lett. b DAFE, Art. 3 cpv. 5 e 6 OAFTE