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Regesto

Iscrizione di ipoteche legali degli artigiani ed imprenditori nell'ambito di una proprietà per piani (art. 712a cpv. 1 CC e 839 cpv. 2 CC).
Quando su un unico fondo sono stati costruiti più edifici facenti parte di un unico complesso, costituito in proprietà per piani, le ipoteche degli artigiani ed imprenditori per i lavori di costruzione di parti comuni sono da ripartire proporzionalmente su tutte le quote di comproprietà. Ciò vale anche nel caso in cui la prestazione garantita dal pegno è praticamente stata fatta per un unico edificio del complesso (consid. 3a).
Se lo stesso imprenditore effettua, in virtù di un unico contratto di appalto, successivamente le medesime prestazioni per i vari edifici del complesso, il termine per l'iscrizione dei diritti di pegno decorre per tutte le unità di proprietà per piani uniformemente (consid. 3b).

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referenza

Articolo: art. 712a cpv. 1 CC