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Regesto a

Art. 104 e 97 segg. combinati con l'art. 42 segg. CO; interesse di mora e interesse del danno.
Se l'ammontare del danno viene calcolato tenendo conto della situazione esistente al momento della decisione dell'ultima istanza cantonale sulla pretesa di risarcimento per inadempimento contrattuale, al danneggiato spettano interessi moratori sull'importo riconosciutogli solamente a partire dal giorno dell'emanazione della sentenza, non già da quello dell'introduzione dell'azione (consid. 1-3). Nella misura in cui l'evento dannoso abbia avuto delle ripercussioni finanziarie prima del giorno della sentenza, perché hanno dovuto essere effettuate delle spese o sono state registrate delle entrate ridotte, il danneggiato ha diritto all'interesse del danno sull'importo corrispondente (consid. 4).

Regesto b

Art. 101 e 44 cpv. 1 così come art. 50 seg. combinati con l'art. 99 cpv. 3 CO; riduzione della responsabilità a causa della colpa concomitante di un ausiliario del danneggiato.
Il committente che incarica un architetto di fungere da suo rappresentante, il quale interviene in qualità di suo ausiliario nell'esercizio dei diritti nei confronti degli architetti e ingegneri chiamati a rispondere solidalmente per la violazione del contratto, deve lasciarsi imputare - nel quadro del giudizio sull'esistenza di una concolpa suscettibile di giustificare una riduzione del risarcimento - la competenza professionale e il comportamento di questi (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 99 cpv. 3 CO