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Regesto

Art. 6b Cost. BE; art. 85 lett. a OG; referendum finanziario; rinnovamento di un immobile.
Non si può, di regola, attribuire un senso positivo ad una decisione popolare negativa; è quindi consentito che, dopo il rigetto da parte del popolo di un primo progetto, le autorità cantonali ne allestiscano uno nuovo ridotto e lo sottopongano all'istanza competente secondo il nuovo ammontare del credito (nella fattispecie: il Gran Consiglio) (consid. 4a).
Può un'eventuale contraddizione con le assicurazioni contenute in un messaggio ufficiale relativo ad una precedente votazione influire sull'obbligo di sottoporre un nuovo progetto al referendum? Questione lasciata indecisa, dato che tale contraddizione non sussiste nella fattispecie (consid. 4b).

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referenza

Articolo: Art. 6b Cost., art. 85 lett. a OG