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Regesto

Art. 5 n. 4 CEDU; revoca di una grazia.
Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (consid. 1).
La decisione con cui l'autorità revoca la grazia non è sottoposta all'esigenza di un controllo giudiziario ai sensi dell'art. 5 n. 4 CEDU (consid. 2b). Il controllo di legalità d'una tale decisione è "incorporato" al giudizio di condanna iniziale (consid. 2c).
Revocando la grazia senza dare all'interessato la possibilità di esprimersi, l'autorità ha violato il diritto di essere sentito garantito dall'art. 4 Cost. (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 5 n. 4 CEDU, art. 4 Cost.