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Regesto

Domanda di esecuzione da parte di un fondo d'investimento (art. 67 LEF).
Legittimato a far valere pretese risarcitorie secondo l'art. 23 cpv. 2 LFI e per promuovere una corrispondente procedura esecutiva è soltanto il singolo partecipante, anche se il pagamento dell'ammontare reclamato non dev'essere a lui effettuato; dalla causa del credito, quale indicata nel precetto esecutivo, risulta con sufficiente chiarezza che l'ammontare del credito oggetto dell'esecuzione va versato al fondo d'investimento (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: art. 67 LEF, art. 23 cpv. 2 LFI