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Regesto

§ 178 cpv. 1 CPP-SO; decadenza del diritto di proporre appello ove la citazione non possa essere notificata all'imputato all'indirizzo indicato da ultimo al tribunale.
Il fatto che un imputato non si trovi al momento determinante all'indirizzo indicato da ultimo al tribunale non permette di concludere senza arbitrio che non possa essere eseguita una notificazione a tale indirizzo e che debba pertanto essere pronunciata la decadenza del diritto di proporre l'appello. Una citazione può, a certe condizioni, essere consegnata a un terzo; se questi l'accetta, la notificazione risulta eseguita (consid. 2).

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Articolo: § 178 cpv. 1 CPP