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Regesto

Forza derogatoria del diritto federale. Art. 113 cpv. 3 e 2 disp. tr. CF.
1. Il principio della forza derogatoria del diritto federale s'impone ai Cantoni come anche al Tribunale federale ogni qualvolta una regola di diritto cantonale non è in armonia con il diritto federale, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo poggi o no sulla Costituzione (consid. 2).
2. Anche se è estracostituzionale, una regolamentazione di diritto federale, completa e pertinente al diritto pubblico, vieta ai Cantoni di legiferare nello stesso dominio adottando principi differenti (consid. 5).
3. Una regolamentazione è completa quando disciplina espressamente l'insieme della materia, o quando si riferisce solo a una parte, ma esclude, per il rimanente, qualsiasi altra disposizione legale. Per decidere, il giudice è costretto a fondarsi su elementi diversi da caso a caso (natura, oggetto, scopo dei provvedimenti) (consid. 5).
4. Rapporti tra il decreto federale 13 marzo 1964 sulla lotta contro il rincaro, mediante provvedimenti per l'edilizia, e la legge ginevrina 17 ottobre 1962 limitante le demolizioni e trasformazioni di case d'abitazione. La legge ginevrina può vietare demolizioni ammissibili secondo il decreto federale (consid. 3 e 5).