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Regesto

Art. 151 CC.
1. È possibile accordare una rendita ai sensi dell'art. 151 CC anche quando il coniuge a cui essa è richiesta non sia responsabile in misura preponderante della turbazione delle relazioni coniugali e la sua azione di divorzio sia pertanto accolta (consid. 2a).
2. Nell'esaminare se siano adempiute le condizioni per accordare una rendita ai sensi dell'art. 151 CC, il giudice del divorzio non può prescindere dalla valutazione del comportamento delle parti sotto il profilo della colpa per il motivo che non è praticamente possibile risolvere la questione della colpa e che le cause profonde della turbazione sono da ricercare, secondo le regole della psicologia, nei caratteri dei coniugi, non suscettibili d'essere influenzati dalla volontà (consid. 2b).

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Articolo: Art. 151 CC