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Regesto

Art. 94 e 130 CPP; restituzione del termine non rispettato per grave colpa dell'avvocato nell'ambito di una difesa obbligatoria.
Di regola, un'inadempienza dell'avvocato non costituisce un impedimento non colpevole che giustifica una restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP, atteso che l'inadempienza dell'avvocato è imputabile al suo cliente (consid. 1). Restano tuttavia riservati i casi di difesa obbligatoria, in cui il diritto dell'imputato a una difesa penale concreta ed effettiva ai sensi degli art. 6 n. 3 lett. c CEDU, 14 n. 3 lett. d Patto ONU II e 32 cpv. 2 Cost. può, in circostanze eccezionali, escludere di imputargli la grave colpa del suo difensore. Circostanze ammesse nella fattispecie, tenuto conto che la colpa, consistente nell'inoltro dell'appello un giorno dopo la scadenza del termine, esponeva l'imputato a un pregiudizio importante e irrimediabile (consid. 2).

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Articolo: Art. 94 e 130 CPP, art. 94 CPP