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Regesto

Art. 11, art. 63 segg., art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; commisurazione della pena in caso di responsabilità scemata e di concorso di reati tra cui quello di assassinio.
1. Le circostanze aggravanti e attenuanti rendono più ampio il quadro ordinario della pena et costituiscono nello stesso tempo motivi per aumentare o diminuire la pena (consid. 2a).
2. Il giudice deve in ogni caso considerare le circostanze aggravanti e attenuanti come elementi che aumentano e diminuiscono la pena; tali elementi possono compensarsi (consid. 2a). Modo di procedere alla commisurazione della pena in applicazione dell'art. 68 n. 1 CP (consid. 2b, 2c/aa e dd).
3. La pena massima e la specie della pena secondo l'art. 68 n. 1 CP sono determinati in funzione della pena comminata astrattamente (consid. 2c/bb e cc).
4. In caso di concorso tra un assassinio commesso in stato di responsabilità scemata e un altro reato può, per queste ragioni, essere pronunciata la reclusione perpetua.

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referenza

Articolo: art. 68 n. 1 CP, art. 68 n. 1 cpv. 1 CP