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Regesto

Procedura di rivendicazione; sequestro.
Perenzione del diritto di rivendicazione in seguito a ritardo doloso di un terzo nella notifica della sua pretesa all'ufficio d'esecuzione.
1. Un ritardo doloso sussiste già laddove il terzo, senza valido motivo, lasci trascorrere molto tempo prima di notificare la sua pretesa, pur dovendo essere consapevole d'ostacolare in tal modo lo svolgimento della procedura esecutiva (conferma della giurisprudenza).
2. Nella procedura di sequestro il terzo deve notificare la sua pretesa già in relazione con l'esecuzione del sequestro, e non soltanto dopo l'avvenuto pignoramento (consid. 4b).
3. Di regola, il terzo non può addurre il segreto bancario per giustificare il ritardo con cui ha notificato la propria pretesa (consid. 4c).