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Regesto

1. Art. 253 CP. Un contratto di compravendita immobiliare è attestato in un documento pubblico contrariamente alla verità quando, dopo accordo su un determinato prezzo e dopo pagamento di una parte della somma, le parti fanno iscrivere nel documento, come prezzo di vendita, soltanto il saldo.
2. Art. 335 num. 2 CP. Il conseguimento fraudolento della falsa attestazione di una compravendita immobiliare cade sotto l'art. 253 CP anche se è stato commesso al solo scopo di eludere imposte cantonali e adempie contemporaneamente le premesse di una violazione del diritto penale cantonale in materia fiscale.

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referenza

Articolo: Art. 253 CP