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Regesto

Obbligo delle autorità di informare (art. 91 cpv. 5 LEF).
L'art. 91 cpv. 5 LEF non solo autorizza l'ufficio di esecuzione a raccogliere presso le autorità federali, cantonali e comunali le informazioni di cui necessita per eseguire un pignoramento, ma da questa norma sgorga direttamente anche l'obbligo delle autorità - in particolare di quelle attive nell'ambito delle assicurazioni sociali - di fornire informazioni all'ufficio di esecuzione.

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Articolo: art. 91 cpv. 5 LEF