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Regesto

Art. 8 cpv. 2 LEF.
Nella procedura di fallimento i creditori possono di massima consultare tutti i documenti in possesso dell'ufficio (conferma della giurisprudenza; consid. 1 e 2).
L'ufficio può, in via eccezionale, rifiutare a un creditore, già amministratore e direttore della società fallita, la consultazione degli atti, per un impellente dovere di discrezione? (consid. 3).
Difficoltà d'ordine pratico non costituiscono motivo di rifiuto (consid. 4).
Gratuità della procedura di reclamo e di ricorso (consid. 5).

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Articolo: Art. 8 cpv. 2 LEF