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Regesto

Art. 457 CC, art. 13a tit. fin. CC e art. 15 tit. fin. CC. Nessuna vocazione ereditaria nel caso di una paternità tributaria prevista dal diritto previgente.
La violazione di norme della CEDU non può essere fatta valere con un ricorso per riforma (consid. 1).
La qualità di discendente ai sensi dell'art. 457 CC dipende dal diritto di famiglia. Una paternità tributaria può unicamente essere trasformata in un rapporto di filiazione se sono adempiuti i presupposti di cui all'art. 13a tit. fin. CC (consid. 2).

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Articolo: Art. 457 CC, art. 13a tit. fin. CC, art. 15 tit. fin. CC