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Regesto

Art. 82 lett. a, art. 89 cpv. 1 LTF; legittimazione a ricorrere di un governo cantonale contro una decisione concernente una domanda di restituzione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.
La via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta (consid. 1).
Riassunto della giurisprudenza concernente la legittimazione a ricorrere degli enti pubblici fondata sulla clausola generale di legittimazione (art. 89 cpv. 1 LTF; consid. 2.1-2.3.). La decisione impugnata, secondo la quale il diritto del Cantone al rimborso dell'assistenza giudiziaria concessa in precedenza era prescritto, ha effettivamente delle conseguenze sulle finanze del Cantone. Tuttavia non ne discende che il Cantone sia leso, oltre a queste ripercussioni, nell'adempimento dei suoi compiti pubblici; la legittimazione a ricorrere gli è quindi negata (consid. 2.4).

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Articolo: Art. 82 lett. a, art. 89 cpv. 1 LTF, art. 89 cpv. 1 LTF