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Regesto

Art. 86 cpv. 1 Lferr; art. 382 cpv. 1 unitamente all'art. 115 cpv. 1 CPP; entrata senza permesso nelle aree connesse con l'esercizio ferroviario, legittimazione di FFS SA ad appellare una sentenza penale di proscioglimento.
Se i reati ledono unicamente degli interessi pubblici e compromettono solo indirettamente quelli privati, la persona indirettamente toccata non è danneggiata ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP (consid. 2.3.3).
Il diritto di ricorrere secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP si determina in funzione della qualificazione del bene giuridico tutelato (consid. 2.4.1 e 2.4.2).
FFS SA può, giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, in linea di principio interporre un ricorso per mezzo dei suoi rappresentanti; dispone però della legittimazione, intesa come presupposto per un giudizio di merito, unicamente alle condizioni dell'art. 115 CPP (consid. 2.4.7).
L'art. 86 cpv. 1 Lferr tutela la sicurezza dell'esercizio ferroviario nelle aree connesse con tale esercizio e pertanto interessi pubblici. Nella fattispecie FFS SA non può essere considerata danneggiata ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP (consid. 2.4.13).

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referenza

Articolo: art. 115 cpv. 1 CPP, Art. 86 cpv. 1 Lferr, art. 382 cpv. 1 CPP, art. 115 CPP