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Regesto

Art. 8 e 10 CEDU: Rifiuto di trasmettere lettere di un detenuto a terze persone e a un avvocato.
Ingerenza nel diritto alla corrispondenza e nella libertà d'espressione. Mancata trasmissione di lettere di un detenuto destinate a terze persone contenenti critiche sconvenienti e offensive nei confronti delle autorità (consid. 3b e c).
Nel caso concreto la mancata trasmissione di una lettera di un detenuto a un avvocato viola l'art. 8 CEDU, in virtù del quale tale corrispondenza costituisce una via privilegiata di comunicazione. Il rispetto della confidenzialità prevale, di massima, sulla semplice eventualità di abuso (consid. 3d e 4a).

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Articolo: Art. 8 e 10 CEDU, art. 8 CEDU