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Regesto

Art. 90 del Regolamento (CE) n. 987/2009; decisione H3 del 15 ottobre 2009 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'art. 90 del Regolamento (CE) n. 987/2009; n. 5033 delle Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF); tasso di cambio applicabile al pagamento di una rendita AVS svizzera a un cittadino tedesco residente in Germania.
Anche dopo l'entrata in vigore il 1° aprile 2012 del Regolamento (CE) n. 987/2009 e della decisione H3 del 15 ottobre 2009, la conversione in euro di una rendita AVS fissata in franchi svizzeri avviene secondo le prescrizioni nazionali, vale a dire in applicazione analogica del n. 5033 DAF (consid. 5.2 e 5.3).
La conversione dei franchi svizzeri in euro in connessione al pagamento della rendita avviene secondo il tasso di cambio stabilito dall'istituto finanziario (banca o PostFinance) designato in modo autonomo dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). Non vi è diritto alcuno di beneficiare del tasso di cambio più vantaggioso (consid. 6.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 90 del