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Regesto

Pignoramento di somme spettanti al coniuge secondo gli art. 159, 163 e 164 CC.
1. Una pretesa risultante dall'obbligo di assistenza tra i coniugi non è pignorabile ove non entri nel quadro del mantenimento coniugale ai sensi degli art. 163 o 164 CC (consid. 3b).
2. Una pretesa secondo l'art. 163 CC può essere pignorata anche allorquando esista comunione domestica? (consid. 3a).
3. Le spese di mantenimento del figlio di uno solo dei coniugi non fanno parte del mantenimento coniugale, in quanto il genitore non possa esigere che il suo coniuge lo aiuti ad assumerle (consid. 4, 5).
4. L'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio esula dal quadro dei bisogni personali estesi del genitore tenuto ad assumere tale obbligo. Perciò non possono essere pignorate per estinguere questo debito alimentare le prestazioni che, secondo l'art. 164 CC, incombono ad un coniuge a favore dell'altro (consid. 6).
5. Quali sono gli effetti dell'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio non comune sul calcolo del minimo vitale comune dei coniugi? Questione lasciata indecisa (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 159, 163 e 164 CC, art. 163 CC