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Regesto

Art. 4 Cost., 68 LEF e art. 54 cpv. 2 TarLEF. Assistenza giudiziaria in materia di rigetto dell'opposizione?
Gli art. 68 LEF e 54 cpv. 2 TarLEF non escludono espressamente la concessione dell'assistenza giudiziaria al creditore procedente o alla parte che adisce l'autorità giudiziaria o ricorre contro una decisione (consid. 2). Nella fattispecie, il creditore è nondimeno in grado di anticipare l'ammontare assai modesto della tassa per la procedura di opposizione (art. 51 TarLEF), malgrado le sue precarie risorse finanziarie, di guisa che l'assistenza giudiziaria non potrebbe comunque essergli accordata (consid. 3).

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Articolo: Art. 4 Cost., art. 68 LEF