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Regesto

Art. 22 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 LFLP; pagamento in contanti delle prestazioni d'uscita soggette a ripartizione nell'ambito del divorzio.
Colui che al momento del divorzio comprovatamente già esercita un'attività lucrativa indipendente e non è soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, può farsi pagare in contanti l'importo da trasferire alle stesse condizioni valide per un pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia accumulato nella previdenza professionale facoltativa (cfr. DTF 135 V 418; DTF 134 V 170; consid. 3.5 e 3.6).

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referenza

DTF: 135 V 418, 134 V 170

Articolo: Art. 22 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 LFLP