Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Azione di impugnazione della graduatoria; art. 250 LEF.
I cantoni possono disporre che il processo sulla graduatoria deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. Se si avvalgono di questa possibilità possono anche designare, nell'ambito del circondario del fallimento, il giudice competente per la procedura di conciliazione (consid. 2).
Art. 139 CO.
Questa disposizione non obbliga il giudice incompetente ad assegnare all'attore un termine supplementare. La questione dell'applicabilità dell'art. 139 CO si pone solo quando l'azione è riproposta davanti al giudice competente, rispettivamente quando è riproposta in forma corretta (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 139 CO, art. 250 LEF