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Regesto
I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non fanno parte delle prestazioni d'uscita soggette a ripartizione ai sensi dell'art. 122 CC.
Art. 122 cpv. 2 CC; art. 22 LFLP.
Se entrambi i coniugi hanno diritto a prestazioni d'uscita, solo la differenza tra i due importi deve essere ripartita e versata all'istituto di previdenza del coniuge creditore.
Art. 15 LPP; art. 12 OPP 2; art. 2 cpv. 3 e art. 22 LFLP ; art. 7 e 8a OLP ; art. 122 e 141 seg. CC.
Sull'obbligo di pagare interessi e interessi di mora su una prestazione d'uscita ripartita in virtù dell'art. 122 CC.
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